Per potere esercitare una azione giudiziaria in materia civile, amministrativa e tributaria è richiesto il versamento a favore dello Stato italiano di un contributo, detto “contributo unificato”, il cui ammontare è determinato in relazione al valore della controversia e alla tipologia del procedimento giudiziario o materia.

Non tutte le azioni sono sottoposte al pagamento del contributo unificato, esistendo anche alcune cause esenti.

L’ammontare del contributo unificato da versare per ogni singola controversia è rideterminato periodicamente con legge dello Stato.

Si riporta di seguito il testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia aggiornato con le ultime modifiche.

Testo unico spese di giustizia aggiornato