Il compenso dovuto all’avvocato può essere determinato all’atto dell’incarico o successivamente mediante un accordo avente forma scritta tra Cliente e avvocato medesimo. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso dovuto e in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ai fini della liquidazione del compenso si fa riferimento ai valori indicati in apposite tabelle dei parametri forensi disciplinate da Decreto del Ministro della Giustizia (art. 13, comma 6, legge 31 dicembre 2012, n. 247).

In ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale, all’avvocato è dovuta, oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione (art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55).

Si riportano di seguito il Decreto Parametri emesso dal Ministro della Giustizia (d.m. 10 marzo 2014, n. 55) ed il decreto di aggiornamento del Decreto Parametri emesso dal Ministro della Giustizia (d.m. 8 marzo 2018, n. 37).

Decreto Parametri 10 marzo 2014, n. 55

Modifiche al Decreto Parametri – D.m. 8 marzo 2018, n. 37