La mediazione e la negoziazione assistita rientrano nel novero degli strumenti di ADR (Alternative Dispute Resolution), i quali hanno la finalità di risolvere le controversie mediante un accordo di natura privatistica tra le parti onde prevenire la lite e non dovere ricorrere all’Autorità giudiziaria.

Le parti possono sempre avvalersi di tali istituti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Vi sono, tuttavia, alcune materie con riferimento alle quali, prima di poter agire in sede giudiziale, è obbligatorio esperire il tentativo di mediazione o di negoziazione assistita; in tali ipotesi, in caso di mancato esperimento del tentativo, la domanda giudiziale sarà improcedibile.

L’avvocato, al momento del conferimento dell’incarico, deve obbligatoriamente informare il Cliente della possibilità di risolvere una controversia con tali procedure e deve, sempre, indicare quando le stesse costituiscano condizione di procedibilità della domanda.

MEDIAZIONE

La mediazione, regolata dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, prevede che le parti, assistite dai rispettivi avvocati, discutano innanzi ad un mediatore i termini della possibile soluzione bonaria della controversia.

Tale discussione si svolge innanzi ad un soggetto terzo ed imparziale – il mediatore appunto – il quale esercita un’attività finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche formulando una proposta per la risoluzione della stessa.

All’uopo sono istituiti organismi di mediazione, ai quali la parte, assistita da un avvocato, può rivolgersi depositando un’istanza onde avviare il procedimento di mediazione.

Durante il primo incontro di mediazione il mediatore chiarisce ai presenti sia la funzione della mediazione sia le modalità con cui la stessa si svolge e invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare e proseguire la procedura di mediazione.

Qualora le parti intendano dar corso alla mediazione, si procederà col tentativo di trovare un accordo tra le parti in lite, mediante un percorso che potrà prevedere lo svolgimento di uno o più incontri, fino alla redazione dell’accordo.

Qualora le parti non intendano dar corso alla mediazione, verrà redatto un verbale di mancato accordo e la controversia proseguirà innanzi all’Autorità giudiziaria.

Ai sensi dell’art. 8, d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in caso di mancata partecipazione ad opera di una parte senza giustificato motivo al procedimento di mediazione (al primo incontro) il Giudice può desumere da tale comportamento argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c. nel successivo giudizio. Inoltre, nei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità, il Giudice condanna la parte costituita, che non abbia partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

L’art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 prevede un elenco di materie in relazione alle quali è obbligatorio, prima di procedere alla proposizione della domanda giudiziale, esperire un tentativo di mediazione.

In particolare, la mediazione è obbligatoria nelle seguenti materie:

  • condominio;
  • diritti reali;
  • divisione;
  • successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • locazione;
  • comodato;
  • affitto di aziende;
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
  • risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Il costo della procedura di mediazione varia a seconda delle modalità di svolgimento della stessa.

Esso comprende in ogni caso le spese di avvio della procedura da corrispondere all’organismo di mediazione (pari ad euro 40,00 + IVA a carico di ciascuna parte nel caso di controversie di valore fino ad euro 250.000,00 e pari ad euro 80,00 + IVA a carico di ciascuna parte per le controversie di valore superiore ad euro 250.000,00).

A tale costo fisso debbono essere aggiunte, per il solo caso di effettivo avvio e svolgimento della procedura, le indennità di mediazione, che sono stabilite in base al valore della controversia da ciascun organismo di mediazione e rese note in apposite tabelle predisposte dagli organismi.

Con riferimento al compenso dovuto all’avvocato per l’assistenza durante il procedimento di mediazione, esso può essere determinato mediante accordo tra Cliente ed avvocato medesimo, ovvero è determinato in base ai valori indicati in apposite tabelle dei parametri forensi disciplinate dal Decreto Parametri emesso dal Ministro della Giustizia (d.m. 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37), decreto che espressamente prevede la voce inerente alle prestazioni di assistenza nella procedura di mediazione con un compenso diverso a seconda del valore stimato della controversia.

Si riportano di seguito la tabella del Decreto Parametri relativa ai compensi dovuti all’avvocato per la procedura di mediazione ed un Sommario elaborato dal Consiglio Nazionale Forense recante la disciplina della mediazione.

Tabelle Decreto Parametri Mediazione e Negoziazione Assistita

Mediazione – Sommario Consiglio Nazionale Forense

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

L’istituto della negoziazione assistita è stato introdotto dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modif. in l. 10 novembre 2014, n. 162. Trattasi di un procedimento attraverso il quale le parti, prima di ricorrere all’Autorità giudiziaria, tentano di risolvere in via amichevole una controversia tramite l’assistenza di avvocati, impegnandosi a cooperare in buona fede e con lealtà. In questo caso gli avvocati delle parti si attivano per condurre una trattativa e si adoperano affinché la stessa si concluda con esito positivo e soddisfacente per il proprio Cliente. Tale particolare procedura non può essere esperita in relazione alle controversie che hanno per oggetto diritti indisponibili.

All’esito della procedura, se le parti riescono a trovare un’intesa, gli avvocati stilano un accordo di negoziazione, il quale ha natura di contratto fra le parti e sarà vincolante per le stesse in riferimento a quanto pattuito, costituendo titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Le parti possono sempre avvalersi di tale procedura per tentare di risolvere stragiudizialmente una lite.

Tuttavia, in due ipotesi è previsto l’obbligo di procedere ad un tentativo di negoziazione assistita prima di adire il Giudice. L’art. 3, d.l. 12 settembre 2014, n. 132 prevede, infatti, che la domanda in sede giudiziale debba essere necessariamente preceduta da un invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita quando la domanda stessa abbia ad oggetto:

  • controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
  • pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.

Il costo da sostenere per tale procedura è costituito dal compenso dovuto all’avvocato che assiste la parte nel corso della negoziazione assistita.

Il compenso per l’assistenza durante il procedimento di negoziazione assistita può essere determinato mediante accordo tra Cliente ed avvocato medesimo, ovvero è determinato in base ai valori indicati in apposite tabelle dei parametri forensi disciplinate dal Decreto Parametri emesso dal Ministro della Giustizia (d.m. 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37), decreto che espressamente prevede la voce inerente alla prestazioni di assistenza nella procedura di negoziazione assistita con un compenso diverso a seconda del valore stimato della controversia.

Si riportano di seguito la tabella del Decreto Parametri relativa ai compensi dovuti all’avvocato per la procedura di negoziazione assistita ed un Sommario elaborato dal Consiglio Nazionale Forense recante la disciplina della negoziazione assistita.

Tabelle Decreto Parametri Mediazione e Negoziazione Assistita

Negoziazione assistita – Sommario Consiglio Nazionale Forense