La l. 4 agosto 2017 n. 124 ha modificato l’art. 13, comma 5, l. 31 dicembre 2012, n. 247 (Legge Professionale Forense), introducendo l’obbligo per l’avvocato di redigere un preventivo scritto riguardante i costi della prestazione professionale da sottoporre al Cliente al momento del conferimento dell’incarico.

Stabilisce il nuovo art. 13, comma 5, l. 31 dicembre 2012, n. 247 (Legge Professionale Forense): “Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.”.