Per potere esercitare una azione giudiziaria in materia civile, amministrativa e tributaria è richiesto il versamento a favore dello Stato italiano di un contributo, detto “contributo unificato”, il cui ammontare è determinato in relazione al valore della controversia e alla tipologia del procedimento giudiziario o materia.
Non tutte le azioni sono sottoposte al pagamento del contributo unificato, esistendo anche alcune cause esenti.
L’ammontare del contributo unificato da versare per ogni singola controversia è rideterminato periodicamente con legge dello Stato.
Si riporta di seguito il testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia aggiornato con le ultime modifiche.