Ai non abbienti che debbano difendersi in un processo penale o che debbano fare valere le proprie ragioni in un giudizio civile, amministrativo, contabile, tributario o negli affari di volontaria giurisdizione lo Stato italiano assicura il patrocinio a spese dello Stato, ossia assistenza e difesa legale gratuita.

Possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato coloro i quali sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad euro 11.493,82. Si tenga però presente che, in caso di convivenza: a) il reddito di riferimento ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo famigliare stabilmente convivente; b) la soglia per essere ammessi al gratuito patrocinio si alza, dagli euro 11.493,82, di euro 1.032,91 per ogni ulteriore componente del nucleo famigliare.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato occorre presentare apposita istanza: in caso di accoglimento della stessa, chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. L’Avv. Giancarlo Ressani è iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

Presupposti e ambito di applicazione del patrocinio a spese dello Stato sono disciplinati dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, e dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (artt. 74 ss.), che si riportano qui di seguito.

Legge Patrocinio a Spese dello Stato

Legge 29 marzo 2001, n. 134

Testo unico spese di giustizia (d.p.r. 115 del 2002)