Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), ha modificato integralmente il d.lgs. n. 231/2007, introducendo rilevanti novità nella disciplina di contrasto all’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
L’attuale disciplina antiriciclaggio prevede che particolari categorie di soggetti, tra cui gli avvocati, siano obbligati a compiere l’identificazione unitamente ad una particolare verifica della Clientela in occasione del conferimento dell’incarico, a inviare segnalazioni in caso vi siano sospetti che siano in corso o siano state compiute operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nonché a conservare i dati relativi al Cliente e all’operazione eseguita.
In particolare, l’art. 3, comma 4, lett. c), d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha stabilito che tali obblighi sorgano in capo al professionista quando assiste i propri Clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.
Dunque, ogni qualvolta l’avvocato debba compiere una delle suddette operazioni, deve adempiere agli obblighi di cui alla normativa antiriciclaggio.
L’art. 11, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha demandato agli organismi di autoregolamentazione delle varie categorie professionali obbligate il compito di stilare delle linee guida che integrino la normativa con le specificità di ogni singola categoria.
Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta del 20 settembre 2019, ha, dunque, in attuazione, emanato le “Regole Tecniche in materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione”.
Ai sensi delle suddette Regole Tecniche, all’atto del conferimento dell’incarico professionale è necessario che l’avvocato identifichi il Cliente mediante fotocopia del documento di identità.
L’avvocato sarà tenuto a valutare il rischio di operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, tramite le informazioni acquisite dal Cliente.
Per tale motivo l’avvocato dovrà richiedere una serie di informazioni al Cliente, sottoponendo allo stesso un questionario, al fine di compiere le verifiche di cui sopra.
Quando l’avvocato accerti, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa, l’avvocato deve inviare senza ritardo alla UIF (Unità di informazione finanziaria per l’Italia) una segnalazione di operazione sospetta.
L’avvocato deve, inoltre, adottare sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, nonché deve provvedere al trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto: a tal proposito sono considerati idonei i sistemi di protezione contro la perdita dei dati e delle informazioni, nonché i sistemi di autenticazione e autorizzazione per l’accesso al sistema informatico dello Studio dell’avvocato ed al relativo archivio cartaceo.
Le citate Regole Tecniche prevedono, inoltre, alcune particolari operazioni cui tali obblighi non si applicano. In particolare, non si applicherà la normativa antiriciclaggio a:
- la consulenza stragiudiziale avente ad oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale;
- l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza del Cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione e la negoziazione assistita, e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni;
- l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza in tutte le procedure di natura amministrativa o tributaria;
- gli incarichi quali amministratore di sostegno, tutore e curatore;
- gli incarichi quale arbitro rituale o irrituale, curatore fallimentare e commissario giudiziale;
- l’incarico di mediatore;
- l’incarico di custode giudiziario e delegato alle operazioni di vendita;
- ogni altra operazione, atto o negozio non espressamente riconducibile all’elencazione tassativa di cui all’art. 3, comma 4, lettera c), lgs. 25 maggio 2017, n. 90.
Lo Studio Legale Ressani, nell’esercizio della propria attività, opera nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio.
Si riportano di seguito il testo del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 e le “Regole Tecniche in materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione”.